Green Pass, nessun obbligo per i donatori nei luoghi di raccolta
Come molti di voi sapranno in questi giorni si parla spesso di green pass, la cd Certificazione Verde, come documento necessario per l’ingresso anche nei posti di lavoro pubblici e privati. C’è grande fermento e gli articoli in materia si sprecano lasciando anche qualche dubbio sulla sua reale applicazione. Per fare un po’ di chiarezza, almeno in materia trasfusionale, è dovuto intervenire il Centro Nazionale Sangue, l’organo tecnico del Ministero della Salute, per chiarire alcuni punti cardine.
Prima fra tutti, si legge nel documento , ai donatori di sangue ed emocomponenti non sarà richiesto il green pass. La ragione è presto detta: il decreto Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 nella sua articolazione, si rivolge a tutti i lavoratori che operano nel settore pubblico e privato. Il donatore, non essendo un lavoratore, giuridicamente è da ritenere un utente che si reca presso il Servizio Trasfusionale (ST) o presso una Unità di Raccolta (UdR) non per effettuare un’attività lavorativa, ma per sottoporsi ad una prestazione sanitaria.
È necessario inoltre ricordare che l’obbligo si estende ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi pubblici o privati, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, anche il personale volontario incaricato per accoglienza, chiamata e promozione nelle sedi di raccolta sangue (siano esse pubbliche o private), dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, dovrà esibire la certificazione verde.
L’obbligo interessa anche le attività associative come riunioni a di qualunque titolo, corsi di formazione, conferenze, convegni ed eventi aperti al pubblico.