Registro Unico Nazionale, pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale
La Riforma del Terzo Settore entra nel vivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020) del decreto sul Registro Unico Nazione del Terzo Settore. Il provvedimento definisce, per gli Enti del Terzo settore, le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione, devono essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente in modalità telematica, in moda da consentire l’identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente, il rilascio delle ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente.
Con l’avvio della fase inziale di istituzione del Registro, gli Enti finalmente potranno acquisire la qualifica di ETS cioè di Ente del Terzo Settore.
Ma come funzionerà questo registro?
All’interno del Registro gli Enti saranno distribuiti in 7 Sezioni di cui 6 specifiche e una residuale:
- OdV – Organizzazioni di Volontariato
- APS – Associazioni di Promozione Sociale
- Società di Mutuo Soccorso
- Enti Filantropici
- Reti Nazionali del Terzo Settore
- Impresa Sociale
- Altri Enti del Terzo Settore
Questa nuova fase segna un punto fermo nello schema di riordino di tutto il mondo del Terzo Settore attraverso un sistema di regole uniformi e un sistema pubblicitario unitario.
L’atto, con un sistema nazionale di registrazione, controllo e trasparenza, ha previsto anche un nuovo percorso per il riconoscimento della personalità giuridica che sarà assegnata direttamente con l’iscrizione nel Registro superando il vecchio schema concessorio, spesso troppo lento per gli enti.
Tempi. Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto saranno necessari sei mesi per organizzare la piattaforma telematica e dare la possibilità agli enti di depositare le richieste di iscrizione. In teoria il Registro dovrebbe essere attivo da metà aprile 2021. La gestione del nuovo RUNTS sarà affidata la Ministero del Lavoro e distribuita su Uffici Territoriali su base regionale. Il funzionamento sarà tutto telematico, in altri termini, l’invio della documentazione dovrà avvenire attraverso la piattaforma. Si palesa che l’ufficio competente sarà quello della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha sede, ad eccezione delle reti associative la cui competenza è attribuita all’Ufficio statale.
Iscrizione. L’iscrizione potrà avvenire previa compilazione di un apposito modulo in cui dovranno essere indicate una serie di informazioni dell’ente come, ad esempio, la sede e il rappresentante legale, il tipo di attività di interesse generale svolta, le attività diverse, la presunzione sulla natura commerciale o non commerciale dell’ente. I moduli non sono ancora allegati al decreto, ma saranno reperibili sul sito del Ministero del Lavoro. Una volta presentata la domanda gli Enti avranno a disposizione 60 giorni per rispondere alle richieste di eventuali accertamenti da parte dell’ufficio. Questo comporterà, in questa prima fase, una maggiore attenzione allo statuto sugli adeguamenti necessari imposti dalla Riforma e dal Codice del Terzo Settore.
L’altro aspetto importante da tenere presente è che le informazioni contenute nel nuovo Registro potranno essere aggiornate attraverso non solo l‘intervento del rappresentante legale ma anche attraverso consulenti, commercialisti, avvocati o coloro che assistono gli Enti sotto i diversi profili.
Riguardo invece gli Enti che sono già iscritti nelle sezioni attualmente esistenti (territoriali) come le Organizzazioni di Volontariato “OdV” e le Associazioni di Promozione Sociale “APS”, è stata prevista una c.d. trasmigrazione, ossia saranno gli Uffici che gestiscono gli attuali registri ODV e APS a trasmettere i dati agli uffici del RUNTS. Questi ultimi, inoltre, avranno a disposizione 180 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. In sostanza si tratta di un controllo sulla regolarità dei documenti depositati e sulla conformità dello statuto alle nuove regole del Codice del Terzo settore.
Le ODV e le APS, una volta completata la trasmigrazione nel RUNTS, continueranno ad applicare le precedenti disposizioni fino a quando non vi sarà l’autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali con riguardo solamente delle imposte dirette.
Adeguamento Statuti. In merito ai termini per adeguare gli statuti, la data del 31 ottobre ai fini dell’iscrizione nel RUNTS ha creato non pochi equivoci: il 31 ottobre non è un termine perentorio. La scadenza del 31 ottobre è stata inserita affinché gli enti, che sono iscritti negli attuali registri, abbiano la possibilità di approvare le modifiche statutarie di “adeguamento” al Codice del Terzo settore (entro il 31 ottobre 2020) beneficiando delle maggioranze e delle modalità previste per l’assemblea ordinaria. In altri termini, fino alla data del 31 ottobre 2020, gli enti potranno avvalersi dei quorum dell’assemblea ordinaria per deliberare le modifiche volte ad adeguare lo Statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore. Al contrario, laddove la modifica statutaria dovesse investire altro tipo di modifiche, le maggioranze richieste saranno comunque quelle previste per l’assemblea straordinaria.
Si rende noto però che il Gabriele Sepio, Membro esperto all’interno del Consiglio Nazionale del Terzo settore, ha voluto segnale che “durante l’ultimo Consiglio nazionale del Terzo settore, peraltro, è stata proposta da più parti una proroga del termine del 31 ottobre tenuto conto dell’attuale situazione emergenziale”.