STATUTO
GRUPPO DONATORI DI SANGUE
“CARLA SANDRI” ODV
FIDAS
COSTITUITA IN DATA 28/05/2002
(REPERTORIO N.106087, RACC. 11591)
Articolo 1
Denominazione e sede
E’ costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato GRUPPO DONATORI DI SANGUE “CARLA SANDRI” PER I PAZIENTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA ODV – FIDAS .
Assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro e ha durata illimitata.
L’associazione ha sede legale in via dell’Amba Aradam 9 nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione assume quale proprio logotipo un alberello spoglio sul quale cadono gocce di sangue che si trasformano in frutti sull’alberello stesso.
Articolo 2
Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi regionali dell’ordinamento giuridico.
Articolo 3
Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Articolo 4
Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’ articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Articolo 5
Finalità e attività
L’Associazione ha lo scopo di:
-
- a) promuovere e favorire la donazione volontaria di sangue ed emoderivati attraverso l’informazione dell’importanza pratica e del valore sociale ed etico di questo atto;
- b) collaborare con la U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata nell’organizzazione, nella chiamata e nell’accoglienza dei donatori;
- c) organizzare raccolte di sangue in sedi esterne come stabilito dal documento concordato con la U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.
- d) favorire il sorgere di uno “spirito di appartenenza” tra i donatori stessi attraverso varie attività quali l’organizzazione di feste dedicate ai donatori stessi.
Articolo 6
Ammissione
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Ci sono 3 categorie di soci:
Sono Soci fondatori coloro che hanno firmato l’Atto Costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera per gli scopi perseguiti dall’Associazione. L’assegnazione del titolo di Socio volontario è subordinata all’accettazione di domanda scritta fatta dall’aspirante socio da parte del Consiglio Direttivo; l’accettazione viene comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. L’ammissione è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.
Sono Soci donatori le persone che, riconosciute idonee dal Servizio di Medicina Trasfusionale, donano il sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Giovanni Addolorata o presso i punti di raccolta esterni organizzati dall’Associazione con la frequenza di almeno una donazione ogni due anni. I Soci donatori che non abbiano effettuato donazioni negli ultimi due anni vengono sospesi dal titolo di soci e riammessi solo dopo avere effettuato una donazione. Il titolo di Socio donatore decorre dalla data della prima donazione.
Articolo 7
Diritti e doveri dei soci
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
Articolo 8
Qualità di socio volontario
La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Articolo 9
Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Articolo 10
Organi sociali
Gli organi sociali sono costituiti dall’Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal vicepresidente e dal segretario/tesoriere.
Articolo 11
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata ordinariamente almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire mediante affissione della convocazione presso la segreteria dell’Associazione e presso il Centro Donatori dell’A.O. San Giovanni Addolorata, pubblicazione sulla pagina Facebook e sul sito internet dell’Associazione.
E’ convocata straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. In quest’ultimo caso il presidente dovrà convocare l’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
Articolo 12
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
Articolo 13
Validità Assemblea
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione quale sia il numero dei presenti aventi diritto, fisicamente o per delega. Le deleghe di partecipazione all’assemblea possono essere assegnate solo ad altri soci e ogni socio non può avere più di dieci deleghe.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la maggioranza assoluta degli iscritti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. La seconda convocazione dell’assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.
Articolo 14
Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Articolo 15
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il segretario/tesoriere.
Articolo 16
Presidente
Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, riferendo a tale organo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 17
Presidente Onorario
Il Presidente Onorario viene nominato dall’Assemblea con il voto favorevole di 2/3 dei suoi membri e viene scelto tra i Soci che si sono particolarmente distinti per l’opera svolta nel perseguimento delle finalità dell’Associazione.
Il Presidente Onorario rappresenta l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.
Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato.
Articolo 18
Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
Articolo 19
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fonsi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 20
Bilancio
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Il bilancio è redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 21
Assicurazione dei volontari
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 22
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del SD.Lgs. 117/2017.
Articolo 23
Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.